1 Per i fondi in valori mobiliari ai quali si applica l’approccio «Commitment I» è ammesso unicamente l’utilizzo di derivati in senso stretto. Questi possono essere utilizzati solo se, tenuto conto della copertura necessaria ai sensi del presente articolo, non producono un effetto leva sul patrimonio del fondo né corrispondono a una vendita allo scoperto.
2 I derivati riducenti l’impegno devono essere coperti in permanenza dai sottostanti corrispondenti. Se il delta viene calcolato, può essere preso in considerazione per il calcolo dei sottostanti necessari. L’articolo 44 capoverso 3 è applicabile per analogia.
3 Una copertura mediante altri investimenti è consentita se il derivato riducente gli impegni si fonda su un indice calcolato da un istituto esterno e indipendente. L’indice deve essere rappresentativo degli investimenti usati a scopo di copertura e deve esistere una correlazione adeguata tra l’indice e gli investimenti.
4 Per i derivati aumentanti gli impegni, gli equivalenti dei sottostanti ai sensi dell’articolo 35 capoverso 2 devono essere coperti in permanenza mediante mezzi affini alla liquidità.
5 Per mezzi affini alla liquidità si intendono:
6 Le regole di compensazione ammesse e le operazioni di copertura a norma dell’articolo 36 capoversi 1, 2 e 4 possono essere prese in considerazione. Sono ammesse operazioni di copertura garantite da derivati sui tassi d’interesse. Le obbligazioni convertibili possono non essere prese in considerazione nel calcolo dell’impegno in derivati.
1 For a securities fund applying commitment approach I, only basic derivative types are permitted. They may only be used where account is taken of the necessary coverage set out in this article and their use does not result in a leverage effect on the fund’s assets nor does it involve short-selling.
2 Exposure-reducing derivatives must at all times be covered by the relevant underlyings. If the delta has been calculated, it may be taken into account when calculating the necessary underlyings. Article 44 paragraph 3 also applies mutatis mutandis.
3 Covering with other investments is permitted if the exposure-reducing derivative is indexed by an independent external office. The index must be representative of the underlyings and there must be an adequate correlation between the index and such investments.
4 The underlying equivalents (Art. 35 para. 2) of exposure-increasing derivatives must at all times be covered by highly liquid assets.
5 The following assets are considered highly liquid:
6 Account can be taken of permitted netting rules and hedging transactions under Article 36 paragraphs 1, 2 and 4. Covered hedging transactions by interest derivatives are permitted. Convertible bonds do not have to be taken into account when calculating the overall exposure to derivatives.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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