1 La direzione del fondo o la SICAV può prestare valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto («principal»).
2 La direzione del fondo o la SICAV può altresì incaricare un intermediario di mettere a disposizione di un mutuatario i valori mobiliari, sia a titolo fiduciario in quanto rappresentante indiretto («agent»), sia in quanto rappresentante diretto («finder»), tenendo conto delle disposizioni della presente sezione.
3 La direzione del fondo o la SICAV stipula con ogni mutuatario o con ogni intermediario un contratto quadro standardizzato a norma dell’articolo 7 di prestito di valori mobiliari.
1 The fund management company or SICAV may lend securities in its own name and for its own account to a borrower («principal»).
2 The fund management company or SICAV may also appoint an intermediary to put the securities at the disposal of the borrower either on a fiduciary basis («agent») or directly («finder»), in accordance with the provisions of this section.
3 The fund management company or SICAV shall conclude a standardised framework agreement governing securities lending with each borrower or intermediary in accordance with Article 7.
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