(art. 89 cpv. 1 lett. c e 90 LICol)
1 L’inventario deve contenere almeno le posizioni seguenti:
2 Per le costruzioni in diritto di superficie e gli oggetti in proprietà per piani questa indicazione deve figurare nell’inventario sia per ogni oggetto sia nel totale per ogni posizione di cui al capoverso 1 lettere a–d.
3 Per ogni immobile l’inventario contiene le indicazioni seguenti:
4 Nel caso di investimenti in valori mobiliari a breve termine a reddito fisso, in certificati immobiliari o in derivati, anche questi devono essere menzionati.
5 Le ipoteche e gli altri impegni garantiti da ipoteche esistenti alla fine dell’anno nonché i prestiti e i crediti devono essere indicati menzionando le condizioni del tasso e la durata.
6 Per ogni fondo immobiliare deve essere pubblicata una lista delle società immobiliari loro appartenenti, indicante la rispettiva partecipazione.
7 Le posizioni nell’inventario devono figurare suddivise nelle tre categorie di valutazione di cui all’articolo 84 capoverso 2. Tutti gli oggetti d’investimento di una stessa categoria di valutazione possono essere riportati complessivamente per l’intero portafoglio immobiliare.
(Arts. 89 para. 1 let. c and 90 CISA)
1 As a minimum, the inventory must be broken down into:
3 The inventory must include information on each item of land and buildings:
4 Any investments in short-term fixed-interest securities, real estate certificates or derivatives must also be disclosed.
5 Any mortgages and other liabilities secured by mortgage outstanding at the end of the year, as well as loans and advances must be listed stating their interest terms and maturity periods.
6 A list of the real estate companies owned must be published for each real estate fund, including an indication of the equity stake (voting rights/capital).
7 The items in the inventory must be indicated in accordance with the three valuation categories under Article 84 paragraph 2. If all the investment property have the same valuation category, they can be put together and summarised under the total property portfolio.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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