(art. 40 cpv. 4, 47 e 94 LICol)
1 Gli azionisti hanno diritto di voto:
2 Se la quota di voto attribuibile a un comparto differisce notevolmente dalla quota patrimoniale attribuibile a tale comparto, gli azionisti possono decidere all’assemblea generale la scomposizione o la fusione delle azioni di una determinata categoria conformemente al capoverso 1 lettera b. Affinché diventi valida, la FINMA deve approvare questa decisione.
3 La FINMA può ordinare la scomposizione o la fusione di azioni di una categoria di azioni.
(Art. 40 para. 4, 47 and 94 CISA)
1 Shareholders have the right to vote on:
2 If the share of voting rights assigned to a subfund differs significantly from the share of assets assigned to the subfund, the shareholders may at the general meeting resolve to split or merge the shares of a share category in accordance with paragraph 1 letter b. FINMA must give its consent for such decision to be valid.
3 FINMA may order the splitting or merging of shares in a share class.
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