Nello svolgimento dei suoi compiti di politica monetaria ai sensi dell’articolo 5 capoversi 1 e 2, la Banca nazionale e i membri dei suoi organi non possono chiedere né accettare istruzioni dal Consiglio federale, dall’Assemblea federale o da altri servizi.
In fulfilling its monetary tasks according to Article 5 paragraphs 1 and 2, the National Bank and the members of the Bank’s bodies shall not be permitted to seek or accept instructions either from the Federal Council or from the Federal Assembly or any other body.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.