Oltre alle operazioni legate alla sua attività legale, la Banca nazionale è autorizzata a effettuare operazioni per i suoi bisogni d’esercizio, come pure operazioni bancarie a favore del suo personale e delle sue istituzioni di previdenza.
In addition to transactions related to its statutory tasks, the National Bank may enter into transactions serving its own operation as well as effecting banking transactions for its staff and its pension fund.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.