(art. 40 cpv. 1 lett. a n. 2 LSerFi)
1 Gli emittenti, i garanti o i prestatori di cauzioni devono applicare uno standard di presentazione dei conti che sia riconosciuto:
2 Le sedi di negoziazione svizzere e gli organi di verifica tengono e pubblicano un elenco degli standard di presentazione dei conti da loro generalmente riconosciuti.
3 Le sedi di negoziazione e gli organi di verifica possono riconoscere in singoli casi ulteriori standard di presentazione dei conti. Il riconoscimento può essere subordinato alla spiegazione nel prospetto delle differenze essenziali tra il nuovo standard di presentazione dei conti riconosciuto nel singolo caso e lo standard generalmente riconosciuto secondo il capoverso 1.
(Art. 40 para. 1 let. a item 2 FinSA)
1 The issuer or guarantor and security provider must apply an accounting standard which is recognised:
2 Swiss trading venues, DLT trading facilities and reviewing bodies shall maintain and publish a list of accounting standards generally recognised by them.
3 Trading venues, DLT trading facilities and reviewing bodies may in individual cases recognise other accounting standards. Recognition may be made dependent on including in the prospectus an explanation of the significant differences between the accounting standard recognised in an individual case and a generally recognised accounting standard in accordance with paragraph 1.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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