(art. 37 cpv. 1 lett. d ed e LSerFi)
1 Le indicazioni sono equivalenti sotto il profilo del contenuto se garantiscono agli investitori una trasparenza analoga a quella garantita dal prospetto.
2 Per chiarire l’equivalenza è possibile richiedere una decisione preliminare dell’organo di verifica. La richiesta della decisione preliminare deve essere inoltrata in tempo utile all’organo di verifica prima dell’offerta o dell’ammissione al commercio prevista.
3 Nel caso delle offerte pubbliche di scambio, sono considerate equivalenti le indicazioni contenute in un prospetto dell’offerta redatto secondo l’articolo 127 della legge del 19 giugno 20157 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi). Per garantire l’equivalenza, l’organo di verifica può esigere dall’emittente, qualora le circostanze lo permettano, di presentare le modifiche sostanziali della struttura fornendo informazioni finanziarie proforma.
(Art. 37 para. 1 let. d and e FinSA)
1 Information is deemed equivalent in terms of content if it guarantees the investor a level of transparency comparable with the prospectus.
2 A preliminary ruling by the reviewing body can be obtained to clarify the question of equivalence. The application for a preliminary ruling must be submitted to the reviewing body in good time prior to the envisaged admission to trading.
3 In the case of public conversion offers, information in an offer prospectus produced in accordance with Article 127 of the Financial Market Infrastructure Act of 19 June 20157 (FinMIA) is deemed equivalent. In order to ensure equivalence, the reviewing body may require that, insofar as circumstances permit, the issuer provide pro-forma financial information detailing any structural changes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.