(art. 25 LSerFi)
I fornitori di servizi finanziari devono documentare i servizi finanziari per i quali sono risultati o possono risultare conflitti di interessi.
(Art. 25 FinSA)
Financial service providers must document those of its financial services where conflicts of interest have arisen or may arise.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.