1 Il Consiglio federale può fissare un periodo transitorio per l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 6.
2 I consulenti alla clientela di cui all’articolo 28 devono annunciarsi presso il servizio di registrazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge per l’iscrizione nel registro.
3 I fornitori di servizi finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione secondo l’articolo 74 entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4 Dopo due anni dall’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del titolo terzo si applicano:
5 Il Consiglio federale può prorogare il termine di cui al capoverso 4 per i valori mobiliari, se opportuno a seguito di un’entrata in servizio tardiva dell’organo di verifica.
1 The Federal Council may make provision for a transitional period for fulfilment of the requirements set out in Article 6.
2 The client advisers in accordance with Article 28 must report to the registration body for entry in the register within six months of this Act coming into force.
3 Financial service providers must be affiliated to an ombudsman's office in accordance with Article 74 within six months of this Act coming into force.
4 The provisions of Title 3 of this Act will come into force two years after this Act comes into force:
5 The Federal Council may extend the time frame under paragraph 4 for securities if this is warranted by a delay in the reviewing body commencing operations.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.