Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

950.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSerFi)

950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

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Art. 75 Procedura

1 La procedura dinanzi all’organo di mediazione è non burocratica, equa, rapida, imparziale e, per il cliente, economica o gratuita.

2 La procedura è confidenziale. Le dichiarazioni rese dalle parti nell’ambito della procedura di mediazione e la corrispondenza intercorsa tra una parte e l’organo di mediazione non possono essere utilizzate in un’altra procedura.

3 Le parti non hanno il diritto di consultare la corrispondenza tra l’organo di mediazione e l’altra parte.

4 Una domanda di mediazione può essere accolta in ogni momento se:

a.
è stata presentata secondo le direttive stabilite nel regolamento di procedura dell’organo di mediazione o con il modulo da questi messo a disposizione;
b.
il cliente rende verosimile di aver precedentemente informato il fornitore di servizi finanziari sul proprio punto di vista e di aver cercato di trovare un accordo;
c.
non è palesemente abusiva o non è già stata svolta una procedura di mediazione riguardante la stessa causa; e
d.
né un’autorità di conciliazione, né un’autorità giudiziaria, né un tribunale arbitrale, né un’autorità amministrativa è o è stata investita della causa.

5 La procedura si svolge nella lingua ufficiale della Confederazione scelta dal cliente. Sono fatti salvi accordi derogatori tra le parti, sempre che rientrino nell’ambito del regolamento di procedura dell’organo di mediazione.

6 L’organo di mediazione valuta liberamente i casi che gli sono sottoposti e non è vincolato a istruzioni.

7 L’organo di mediazione adotta le misure opportune ai fini della mediazione, purché quest’ultima non sembri a priori priva di prospettive di successo.

8 Se non è possibile raggiungere un accordo o se questo si prospetta irraggiungibile, l’organo di mediazione può fornire alle parti, sulla base delle informazioni di cui dispone, una propria valutazione di fatto e di diritto della controversia e integrarla nella comunicazione di conclusione della procedura.

Art. 75 Procedure

1 The proceedings before the ombudsman must be straightforward, fair, quick, impartial and inexpensive or free of charge for the client.

2 The proceedings are confidential. The statements made by the parties within the framework of mediation proceedings and the correspondence between a party and the ombudsman may not be used in other proceedings.

3 The parties are not entitled to view the ombudsman's correspondence with the other party.

4 A mediation request is permissible at any time if:

a.
it was submitted in accordance with the ombudsman's rules of procedure or using the form provided by the ombudsman;
b.
the client credibly proves that they previously informed the financial service provider of their point of view and attempted to reach an agreement;
c.
it is not obviously vexatious, and mediation proceedings have not already been conducted in the same matter; and
d.
the case is not being or has not been dealt with by a conciliation authority or by a court, court of arbitration or administrative authority.

5 The proceedings are conducted in the official language of the Swiss Confederation chosen by the client unless the parties make alternative arrangements that comply with the ombudsman's rules of procedure.

6 The ombudsman shall freely assess the cases submitted to him and is not subject to any directives.

7 The ombudsman shall take the appropriate measures for mediation unless there appears to be no prospect of success from the outset.

8 If an agreement is not reached or there appears to be no prospect of such, the ombudsman may give the parties his own factual and legal assessment of the dispute based on the information available and include it in the notification of conclusion of proceedings.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.