Se non sussiste alcun obbligo di pubblicare un prospetto, gli offerenti di strumenti finanziari o gli emittenti garantiscono la parità di trattamento tra gli investitori quando trasmettono loro informazioni essenziali riguardanti un’offerta pubblica.
In the absence of a duty to publish a prospectus, offerors or issuers shall treat investors alike when sending them essential information on a public offer.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.