1 Il servizio di registrazione delibera in merito alle iscrizioni e alle cancellazioni nel registro dei consulenti ed emana le decisioni necessarie.
2 I consulenti alla clientela registrati e il fornitore di servizi finanziari per il quale operano comunicano al servizio di registrazione tutti i mutamenti dei fatti su cui si basa la registrazione.
3 Le autorità di vigilanza competenti comunicano al servizio di registrazione se:
4 Se ha notizia che un consulente alla clientela non soddisfa più una delle condizioni di registrazione, il servizio di registrazione lo cancella dal registro.
5 I dati del registro dei consulenti sono pubblici e sono resi accessibili con procedura di richiamo.
1 The registration body shall decide which advisers are registered and deregistered as advisers and shall issue the necessary rulings.
2 Registered client advisers and the financial service provider for which they work must notify the registration body of all changes in the facts underlying their registration.
3 The competent supervisory authorities shall notify the registration body if they:
4 If the registration body learns that a client adviser no longer meets a condition for registration, it shall deregister that client adviser.
5 The contents of the register of advisers shall be public and may be consulted online.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.