Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

950.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSerFi)

950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

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Art. 32 Tenuta del registro e obbligo di comunicazione

1 Il servizio di registrazione delibera in merito alle iscrizioni e alle cancellazioni nel registro dei consulenti ed emana le decisioni necessarie.

2 I consulenti alla clientela registrati e il fornitore di servizi finanziari per il quale operano comunicano al servizio di registrazione tutti i mutamenti dei fatti su cui si basa la registrazione.

3 Le autorità di vigilanza competenti comunicano al servizio di registrazione se:

a.
ordinano nei confronti di un consulente alla clientela iscritto un divieto di esercizio dell’attività o un divieto di esercizio della professione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 lettera b;
b.
hanno notizia che un consulente alla clientela iscritto è oggetto di una condanna penale secondo l’articolo 29 capoverso 2 lettera a.

4 Se ha notizia che un consulente alla clientela non soddisfa più una delle condizioni di registrazione, il servizio di registrazione lo cancella dal registro.

5 I dati del registro dei consulenti sono pubblici e sono resi accessibili con procedura di richiamo.

Art. 32 Keeping of the register and notification duty

1 The registration body shall decide which advisers are registered and deregistered as advisers and shall issue the necessary rulings.

2 Registered client advisers and the financial service provider for which they work must notify the registration body of all changes in the facts underlying their registration.

3 The competent supervisory authorities shall notify the registration body if they:

a.
prohibit any registered client advisers from performing an activity or practising a profession as defined in Article 29 paragraph 2 letter b;
b.
learn of a criminal conviction against registered client advisers in accordance with Article 29 paragraph 2 letter a.

4 If the registration body learns that a client adviser no longer meets a condition for registration, it shall deregister that client adviser.

5 The contents of the register of advisers shall be public and may be consulted online.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.