1 I fornitori di servizi finanziari possono fare capo a terzi per la fornitura di servizi finanziari.
2 Essi si avvalgono soltanto di persone che dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la loro attività nonché delle autorizzazioni e delle iscrizioni nel registro indispensabili per esercitarla; istruiscono e sorvegliano dette persone accuratamente.
1 Financial service providers may appoint third parties for the provision of financial services.
2 They shall appoint only persons who possess the necessary skills, knowledge and experience for their work and have the required authorisations and register entries for this activity, and shall carefully instruct and supervise the appointed persons.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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