1 I fornitori di servizi finanziari consegnano ai clienti, su richiesta, una copia della documentazione di cui all’articolo 15 o la rendono loro accessibile in un altro modo appropriato.
2 Su richiesta dei clienti, essi rendono inoltre conto:
3 Il Consiglio federale disciplina il contenuto minimo delle informazioni di cui al capoverso 2.
1 If so requested, financial service providers shall provide their clients with a copy of the documentation mentioned in Article 15 or shall make it accessible to them in another appropriate manner.
2 Moreover, at the clients' request, they shall render account of:
3 The Federal Council shall regulate the minimum content of the information specified in paragraph 2.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.