Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

950.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSerFi)

950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 13 Eccezioni

1 Se il servizio offerto consiste esclusivamente nell’esecuzione o nella trasmissione dei mandati del cliente, il fornitore di servizi finanziari non è tenuto ad eseguire alcuna verifica dell’appropriatezza o dell’adeguatezza.

2 Prima della fornitura di un servizio secondo il capoverso 1, il fornitore di servizi finanziari informa il cliente che non è eseguita alcuna verifica dell’appropriatezza o dell’adeguatezza.

3 Nel caso di clienti professionali, il fornitore di servizi finanziari può presupporre che essi dispongano delle conoscenze e dell’esperienza necessarie e siano in grado di sostenere finanziariamente i rischi di investimento connessi al servizio finanziario.

Art. 13 Exemption from the duty to review

1 Where solely executing or transmitting client orders, financial service providers are not obliged to perform an appropriateness or suitability assessment.

2 They shall notify the clients before providing the service described in paragraph 1 that an appropriateness or suitability assessment will not be performed.

3 In the case of professional clients, they may assume that these clients have the required level of knowledge and experience and can financially bear the investment risks associated with the financial service.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.