1 È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chi, con lo scopo di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di terzi o di procurare per sé o per altri un illecito vantaggio:
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
3 Se l’incaricato rettifica spontaneamente la falsa constatazione o la falsa perizia prima che la prova documentale o la dichiarazione d’origine sia rilasciata, si può prescindere da ogni pena.
1 Any person who, with the intention of adversely affecting the assets or other rights of an individual or procuring an unlawful advantage for himself or another:
shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
2 If the offender acts through negligence, the penalty shall be a fine of up to 20,000 francs.
3 If the offender himself corrects the false finding or report before the certification or declaration of origin has been used, punishment may be waived.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.