1 Gli organi di controllo sono autorizzati ad accedere durante le ore normali di lavoro e senza preavviso, nei locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni, a ispezionarli e a prendere atto di tutti i fascicoli e documenti utili. Sequestrano il materiale a carico. Sono fatte salve le prescrizioni più severe che si applicano se vi è sospetto di reato.
2 Per i controlli, essi possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, nonché dagli organi d’inchiesta dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Se vi sono indizi di infrazioni alla presente legge, possono fare intervenire il Servizio delle attività informative della Confederazione e gli organi di polizia federali competenti.16
3 Gli organi di controllo possono, nel quadro degli obiettivi della presente legge, trattare dati personali. Tra i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trattati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrative o penali. Possono essere trattati ulteriori dati personali degni di particolare protezione, se indispensabili per la trattazione del singolo caso.
4 Essi sono tenuti al segreto d’ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico.
16 Nuovo testo giusta il n. I 38 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
1 The control authorities have the right to enter and inspect the business premises of persons required to provide information during normal working hours without prior notice as well as to inspect the relevant documents. They may confiscate incriminating material. If there is a suspicion that offences have been committed, further provisions of procedural law may apply.
2 The control authorities may request the assistance of the police of the cantons and communes as well as the investigative authorities of the Federal Office for Customs and Border Security. If there is evidence of violations of this Act, the control authorities may request the assistance of the Federal Intelligence Service and the relevant federal police authorities.16
3 The control authorities may process personal data for the purposes of this Act. In the case of particularly sensitive data, only such data relating to administrative or criminal prosecutions or penalties may be processed. Other particularly sensitive personal data may be processed if this is essential in order to deal with the case in question.
4 The control authorities are obliged to preserve official secrecy and must take all the necessary precautions in their activities to prevent industrial espionage.
16 Amended by No I 38 of the O of 12 June 2020 on the Amendment of Legislation as a consequence of the Change to the Name of the Federal Customs Administration as part of its further Development, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2020 2743).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.