1 Il consumatore deve segnalare al più presto al prestatore dei servizi o all’organizzatore o venditore, per scritto o in qualsiasi altra forma appropriata, qualsiasi mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco.
2 In caso di reclamo, l’organizzatore o il venditore o il suo rappresentante locale devono adoperarsi sollecitamente per trovare una soluzione appropriata.
1 The consumer must communicate any failure in the performance of the contract which he or she perceives on the spot to the supplier of the services concerned and to the organiser or the retailer in writing or any other appropriate form at the earliest opportunity.
2 In cases of complaint, the organiser, the retailer or his local representative must make prompt efforts to find appropriate solutions.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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