1 Chi fornisce legno o prodotti del legno ai consumatori deve garantire l’osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 2–4 della presente ordinanza.
2 Tale persona ha inoltre l’obbligo di istituire sistemi e procedure volti a facilitare la trasmissione a titolo gratuito delle necessarie informazioni alle autorità che le richiedono.
1 Any person who supplies timber or timber products to consumers must ensure compliance with the obligations under Articles 2–4.
2 He or she must establish systems and procedures which provide authorities the required information on request and free of charge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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