1 Ogni marchio registrato è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
2 La pubblicazione comprende il numero di controllo, la riproduzione del marchio, i dati relativi al titolare, nonché la data della registrazione.
3 La pubblicazione dei marchi collettivi deve inoltre contenere i numeri degli aventi diritto.
4 Vengono parimenti pubblicate modificazioni e radiazioni.
1 Notice shall be given of each registered responsibility mark in the Swiss Official Gazette of Commerce.
2 The notice shall include the control number, a reproduction of the mark, the owner’s details and the date of registration.
3 In the case of collective responsibility marks, the numbers of the individual participants shall also be published.
4 Modifications and deletions shall also be published.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.