Nell’ambito della vigilanza, l’Ufficio centrale può trasmettere e affidare agli incaricati di verifiche il trattamento dei dati personali che non sono pubblicamente accessibili, se:
59 Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).
As part of the supervisory process, the Central Office may transmit non-publicly accessible personal data to audit agents and have this data processed by them if:
63 Inserted by Annex No 4 of the O of 31 Aug. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 552).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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