XI. Saggio dei prodotti della fusione
1 I prodotti della fusione destinati ad essere rivenduti devono essere controllati. Quest’operazione è attestata con l’apposizione del marchio di un ufficio di controllo (numero 4 dell’allegato) o di un saggiatore del commercio.195
2 L’apposizione dell’indicazione del titolo da parte del titolare della patente di fonditore stesso non è ammessa se non quando quest’ultimo possiede pure un’autorizzazione di esercitare la professione.196
195 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).
196 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).
1 Melt products destined for resale must be tested for their fineness and, as proof thereof, bear the stamp of an Assay Office (Number 4 of the Annex) or a sworn trade assayer.198
2 The holder of the melter's licence may apply the fineness mark himself only if he also holds an assayer licence.199
198 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
199 Amended by Annex No 4 of the O of 31 Aug. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 552).
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