1 L’Ufficio centrale tiene un registro dei titolari di patenti di fonditore e ne pubblica periodicamente il contenuto.
2 L’Ufficio centrale vigila sulle imprese dei titolari di patenti di fonditore. Può delegare questo compito agli uffici di controllo.
3 Gli organi di controllo hanno il diritto di consultare i documenti d’affari, la contabilità commerciale e di controllare le partite di merce.
179 Introdotto dal n. I dell’O del 26 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2219).
1 The Central Office shall maintain a register of the holders of melter’s licences and periodically publish the content of this.
2 The Central Office shall oversee the operations of holders of melter’s licences. It may delegate this task to Assay Offices.
3 The supervisory bodies must be permitted to inspect the business documents, commercial accounts and goods storage.
182 Inserted by No I of the O of 26 May 2010, in force since 1 July 2010 (AS 2010 2219).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.