1 L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità cantonale del luogo di domicilio o di sede del richiedente.
2 L’autorizzazione è rinnovata secondo una procedura semplificata.
3 L’autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è rinnovata se gli stessi adempiono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e possono dimostrare di aver seguito una formazione continua adeguata.
4 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione concernenti il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione, in particolare anche il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni a persone con dimora, domicilio o sede all’estero.
1 The cantonal authority at the place of residence or registered office of the applicant grants the licence.
2 Licences are renewed in a simplified procedure.
3 Licences for mountain guides and for snow sports instructors are renewed if the holder meets the requirements under Articles 4 and 5 and can provide proof of appropriate continuing education and training.
4 The Federal Council issues the implementing provisions on granting and renewing licences, and in particular on granting and renewing licences for persons staying, resident or with registered office abroad.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.