1 L’attività pratica di cui all’articolo 2 lettera c deve essere svolta sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto nel registro (art. 11 segg.) o di una persona con una qualifica professionale equivalente.
2 La durata dell’attività pratica è di tre anni a tempo pieno per i titolari di un master, di un diploma, di una licenza o di un diploma equivalente riconosciuto e di quattro anni a tempo pieno per i titolari di un bachelor o di un diploma equivalente riconosciuto. Almeno un anno di attività pratica deve avere un legame con la Svizzera.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:
1 Practical training as defined in Article 2 letter c must be completed under the supervision of a registered patent attorney (Art. 11 et seq.) or a person with an equivalent professional qualification.
2 The duration of practical training must amount to three years on a full-time basis for persons with a higher education qualification (Master’s, Diplom or Lizenziat degree) or a recognised equivalent qualification, and four years on a full-time basis for persons with a Bachelor’s degree or a recognised equivalent qualification. At least one year of the practical training must be related to Switzerland.
3 The Federal Council shall regulate the particulars, including:
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