1 Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato di:
2 Le organizzazioni e le persone di cui al capoverso 1 possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e prestazioni. I loro regolamenti sugli emolumenti sottostanno all’approvazione del Consiglio federale.
3 Contro le decisioni di organizzazioni e di persone di cui al capoverso 1 può essere interposto ricorso all’Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione4.
4 Nuova espr. giusta il n. I 31 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).
1 The Federal Council may entrust organisations and persons of public or private law with:
2 The organisations and persons mentioned in paragraph 1 may levy fees for the rulings and services rendered by them. Their fee regulations are subject to approval by the Federal Council.
3 An objection may be filed with the State Secretariat for Education, Research and Innovation4 to rulings issued by the organisations and persons mentioned in paragraph 1.
4 Term in accordance with No I 31 of the Ordinance of 15 June 2012 (Reorganisation of the Departments), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 3655).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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