Se un’impresa ha notificato una prestazione di sicurezza privata secondo l’articolo 4 lettera a numero 1 o 2 LPSP e prevede di fornire questa prestazione in forma standardizzata a destinatari analoghi nello stesso tipo di situazione, essa notifica alla Segreteria di Stato DFAE la conclusione di qualsiasi nuovo contratto e dichiara che la prestazione ivi concordata è fornita in forma standardizzata.
Where a company has declared a private security service under Article 4 letter a number 1 or 2 PSSA and intends to provide this service in standardised form to similar recipients subject to the same conditions, it shall report the conclusion of each new contract to the State Secretariat FDFA and state that the service agreed therein will be provided in standardised form.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.