Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 93 Industria
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 93 Industry and commerce

935.411 Ordinanza del 24 giugno 2015 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (OPSP)

935.411 Ordinance of 24 June 2015 on Private Security Services provided Abroad (OPSA)

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Art. 5 Obbligo di notificazione dell’identità

L’impresa comunica alla Segreteria di Stato DFAE l’identità del mandante o del destinatario di una prestazione secondo l’articolo 4 lettere a e b LPSP quando si tratta di:

a.
uno Stato estero o dei suoi organi;
b.
un’organizzazione internazionale o dei suoi organi;
c.
un gruppo che si considera un governo o un organo statale oppure dei suoi organi;
d.
un gruppo armato organizzato che partecipa a un conflitto armato ai sensi delle Convezioni di Ginevra13 e dei Protocolli aggiuntivi I e II14 oppure delle sue unità;
e.
un alto rappresentante di un Paese straniero o di un’organizzazione internazionale, un dirigente o un quadro superiore di un gruppo secondo le lettere c e d, indipendentemente dal fatto che la persona interessata agisca nell’esercizio dei suoi compiti o a titolo privato.

Art. 5 Requirement to report identity

The company shall inform the State Secretariat FDFA of the identity of the principal or the recipient of a service under Article 4 letters a and b PSSA if the person or entity concerned is:

a.
a foreign state or its institutions;
b.
an international organisation or its institutions;
c.
a group that regards itself as the government or as a state institution, or its institutions;
d.
an organised armed group or its units participating in an armed conflict in terms of the Geneva Conventions13 and the Additional Protocols I and II14;
e.
a high representative of a foreign state or of an international organisation, a leader or a senior executive of a group under letters c and d, irrespective of whether the person concerns acts in the course of their duties or as a private individual.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.