Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 91 Agriculture

910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

910.12 Ordinance of 28 May 1997 on the Protection of Designations of Origin and Geographical Indications for Agricultural Products and Processed Agricultural Products (PDO/PGI Ordinance)

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Art. 21b Ispezione annuale degli organismi di certificazione

1 L’UFAG procede a un’ispezione annuale presso gli organismi di certificazione ammessi in Svizzera conformemente agli articoli 19 e 19a, se ciò non è garantito nel quadro dell’accreditamento.

2 Verifica in particolare se l’organismo di certificazione dispone di procedure e modelli scritti e se li applica per i compiti seguenti:

a.
elaborazione di una strategia basata sui rischi per il controllo delle aziende,
b.
scambio di informazioni con altri organismi di certificazione o con terzi incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive,
c.
applicazione e monitoraggio delle misure adottate in virtù dell’articolo 21a capoverso 5 nel caso di irregolarità o infrazioni,
d.
rispetto delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199268 sulla protezione dei dati.

67 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

68 RS 235.1

Art. 21b Annual inspection of the certification bodies

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.