1 L’impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta è vietato:
2 Il capoverso 1 è applicabile segnatamente:
3 Sono parimenti vietati:
4 È vietato qualsiasi riferimento all’incorporazione di un prodotto che beneficia di una denominazione protetta come ingrediente o componente all’interno o in prossimità della denominazione specifica di un prodotto trasformato:
5 Se, nei casi a cui non si applica il divieto dell’articolo 4, si fa riferimento all’incorporazione di un prodotto che beneficia di una denominazione protetta, l’applicazione grafica di una menzione in virtù dell’articolo 16a non deve indurre a pensare, erroneamente, che sia il prodotto trasformato, e non il suo ingrediente o il suo componente, a beneficiare della denominazione protetta.51
48 Introdotta dal n. I dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3903). Abrogata dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5445).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6109).
50 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5445).
51 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5445).
1 The direct or indirect commercial use of a protected name is prohibited:
2 Paragraph 1 applies in particular where:
3 The following are also prohibited:
4 No reference may be made to the use of a product with a protected name as an ingredient or component in or close to the specific name of a processed product if:
48 Inserted by No I of the O of 29 Oct. 2014 (AS 2014 3903). Repealed by No I of the O of 11 Nov. 2020, with effect from 1 Jan. 2021 (AS 2020 5445).
49 Amended by No I of the O of 14 Nov. 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 6109).
50 Inserted by No I of the O of 11 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5445).
51 Inserted by No I of the O of 11 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5445).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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