1 Il progetto non deve influire sulla concorrenza nei confronti delle aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico.
2 Prima di approvare il progetto, il Cantone accerta la neutralità concorrenziale.
3 Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico, le loro organizzazioni professionali e le associazioni di categoria possono essere consultate. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
4 Le aziende artigianali che non hanno esperito un rimedio giuridico in merito alla neutralità concorrenziale entro il termine di pubblicazione cantonale non sono più legittimate a ricorrere.
5 La neutralità concorrenziale accertata con decisione passata in giudicato non può più essere contestata.
131 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
1 The project must be designed so as not to compromise neutrality in relation to competition vis-à-vis the traders in the relevant catchment area who are directly affected.
2 Before the project is approved, the cantonal authorities decide whether it is neutral in relation to competition.
3 The directly affected traders in the relevant catchment area and their professional organisations and branch associations may be consulted. The Federal Council shall stipulate the details.
4 Traders who have not lodged an official objection regarding neutrality in relation to competition within the time set out under cantonal legislation may not do so at a later date.
131 Inserted by No I of the FA of 22 March 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 3463 3863; BBl 2012 2075).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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