1 I rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente associati all’impiego di prodotti fitosanitari vanno ridotti e la qualità dell’acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee va migliorata.
2 Entro il 2027 i rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee vanno ridotti del 50 per cento rispetto alla media degli anni 2012–2015. Se i rischi permangono inammissibili, il Consiglio federale può fissare lo schema di riduzione valido a partire dal 2027.
3 Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori con cui è calcolato il raggiungimento degli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 2. Gli indicatori tengono conto della tossicità e dell’impiego dei diversi prodotti fitosanitari. A questo scopo il Consiglio federale utilizza in particolare i dati del sistema d’informazione di cui all’articolo 165f bis.
4 Il Consiglio federale può definire obiettivi di riduzione dei rischi per ulteriori settori a rischio.
5 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate possono prendere provvedimenti di riduzione dei rischi e riferire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.
6 Il Consiglio federale può designare le organizzazioni di cui al capoverso 5.
7 Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica dei provvedimenti di riduzione dei rischi, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un’agenzia dell’economia privata e sostenerne finanziariamente l’attività.
8 Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 2 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine, in particolare revocando l’approvazione di principi attivi che presentano un rischio particolarmente elevato.
18 Introdotto dal n. I 3 della LF del 19 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen 2023 (RU 2022 263; FF 2020 5759, 5967).
Funding for the most important areas of activity shall be approved for a maximum period of four years on the basis of a Federal Council dispatch with a simple federal decree.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.