1 Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge da parte dei Cantoni.
2 La Confederazione può ridurre o negare i contributi ai Cantoni che eseguono manchevolmente la legge. Questo vale anche qualora il diritto di ricorso secondo l’articolo 166 capoverso 3 non sia stato esercitato.
1 The Federal Council shall supervise the implementation of the Act by the cantons.
2 If a canton is negligent in its implementation of the Act, the Confederation may reduce or refuse the subsidies. This also applies even if a right of appeal under Article 166 paragraph 3 is not exercised.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.