1 La Confederazione sostiene le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa, sul piano internazionale, delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche svizzere.
2 La Confederazione può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute dalle rappresentanze svizzere all’estero su domanda di organizzazioni di categoria o organizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di difendere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
43 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
1 The Confederation shall support the branch, producers’ and processors’ organisations in protecting labels of Swiss origin and geographical indications outside Switzerland.
2 It may take on part of the expenses accruing to Swiss missions abroad if the latter are asked by branch, producers’ or processors’ organisations to protect designations of origin or a geographical indications.
44 Inserted by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 6095; BBl 2006 6337).
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