1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
2 Se l’autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
4 Il rispetto dell’obbligo di annuncio ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 può essere considerato circostanza attenuante.
1 Any person who wilfully:
shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty.
2 If the offender acts in a professional capacity or for personal gain, he shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
3 If the offender acts through negligence, he shall be liable to a monetary penalty not exceeding 180 daily penalty units.
4 Compliance with the duty to report under Article 27 paragraph 2 may be regarded as grounds for mitigating the penalty.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.