1 Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, su materiali e oggetti ai sensi dell’articolo 5 lettera a, nonché sui cosmetici devono corrispondere alla realtà.
2 La presentazione, la caratterizzazione e l’imballaggio dei prodotti di cui al capoverso 1 e la loro pubblicità non devono ingannare i consumatori. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 19925 sulla protezione dei marchi relative alle indicazioni sulla provenienza svizzera.
3 Sono considerate ingannevoli segnatamente le presentazioni, le caratterizzazioni, gli imballaggi e le pubblicità atti a suscitare nel consumatore idee sbagliate circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la durata di conservazione, il Paese di produzione, l’origine delle materie prime o delle componenti, gli effetti particolari o il valore particolare del prodotto.
4 Per garantire la protezione dagli inganni il Consiglio federale può:
5 Per la trasposizione di obblighi internazionali il Consiglio federale può sottoporre ulteriori oggetti d’uso alle disposizioni del presente articolo.
1 All information relating to foodstuffs, consumer articles and cosmetics must correspond to the facts.
2 The presentation, labelling and packaging of products under paragraph 1 and their advertising must not mislead consumers. The provisions of the Trademark Protection Act of 28 August 19925 on indications of Swiss origin are reserved.
3 In particular any presentation, labelling, packaging and advertising that is liable to deceive consumers as to the manufacture, composition, condition, method of production, storage life, country of production, origin of the raw materials or components, particular effects or special value of the product is regarded as misleading.
4 In order to guarantee protection against deception, the Federal Council may:
5 In order to implement international obligations, the Federal Council may make additional utility articles subject to the provisions of this Article.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.