1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessitano di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dal Cantone.
2 Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all’autorità cantonale di esecuzione.
3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende:
1 Slaughterhouses and businesses that handle foodstuffs of animal origin require an operating licence from the canton.
2 Other businesses active in the production, processing or distribution of foodstuffs must report their activities to the cantonal enforcement authorities.
3 The Federal Council may make exceptions for businesses:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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