1 I Cantoni sorvegliano il rispetto dell’obbligo di diligenza, dell’obbligo di utilizzazione in sistemi chiusi e delle misure di sicurezza.
2 Inoltre controllano mediante prelievo di campioni che:
3 I campioni, i mezzi e i metodi di rilevazione necessari per i controlli devono essere messi a disposizione dei Cantoni.
4 Se i controlli danno adito a contestazioni, il Cantone ordina i provvedimenti necessari e ne informa il centro di contatto Biotecnologia della Confederazione.
5 Se sussistono dubbi fondati per ritenere che un’attività semplicemente documentata sia soggetta a notifica o autorizzazione, il Cantone informa il centro di contatto Biotecnologia della Confederazione.
6 Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli da effettuare in virtù della presente ordinanza e di altri atti legislativi.
7 I Cantoni riferiscono annualmente al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione in merito alla loro attività di controllo. A tale scopo utilizzano il modello messo a disposizione dal centro di contatto.
1 The cantons monitor shall compliance with the duty of care, the containment obligation and the safety measures.
2 They also verify by means of spot checks whether:
3 The samples, detection methods and materials required for monitoring are made available to the cantons.
4 If the monitoring shows cause for complaint, the canton in question orders the required measures to be taken and inform the Federal Coordination Centre for Biotechnology.
5 If there is justified doubt whether an activity that has only been documented is not subject to a notification or authorisation obligation, the canton informs the Federal Coordination Centre for Biotechnology.
6 The cantons wherever possible coordinate monitoring under this and other legislation.
7 The cantons submit an annual report to the Federal Coordination Centre for Biotechnology on their monitoring activities. To do so, they use the template provided by the Coordination Centre.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.