1 La persona che garantisce la responsabilità civile deve annunciare l’inizio, la sospensione e la cessazione della garanzia al servizio specializzato designato dal Cantone.
2 La sospensione e la cessazione della garanzia, se quest’ultima non è stata previamente sostituita con un’altra garanzia, diventano effettive soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del servizio specializzato designato dal Cantone.
1 The person who guarantees liability must notify the specialist agency appointed by the canton of the start, suspension and termination of the guarantee.
2 The suspension and termination of the guarantee, unless previously replaced by a different guarantee, become effective 60 days after receipt of notification by the specialist agency appointed by the canton.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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