1 L’utilizzazione nell’ambiente di organismi geneticamente modificati deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, in particolare in modo tale da:
2 Gli organismi geneticamente modificati non possono essere utilizzati direttamente nell’ambiente se:
17 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 10 dell’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).
1 The handling of genetically modified organisms in the environment must be carried out in such a manner that it neither endangers human beings, animals and the environment nor harms biological diversity or the sustainable use thereof, and in particular so that:
2 Genetically modified organisms may not be directly handled in the environment, if:
17 Amended by Annex 5 No 10 of the Containment Ordinance of 9 May 2012, in force since 1 June 2012 (AS 2012 2777).
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