1 L’UFAM sorveglia l’attuazione delle emissioni sperimentali e decide le misure necessarie.
2 A tale scopo, l’UFAM può istituire un gruppo d’accompagnamento nel quale può essere in particolare rappresentato il Cantone in cui si effettua l’emissione sperimentale. Il gruppo d’accompagnamento ha i seguenti compiti:
3 L’UFAM informa i servizi specializzati e il richiedente sul risultato della sorveglianza.
1 The FOEN shall monitor the carrying out of experimental releases and order the necessary measures.
2 For this purpose, it may appoint a support group with representatives, in particular, of the canton in which the experimental release is taking place. The support group:
3 The FOEN shall inform the specialist agencies and the applicant of the monitoring results.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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