1 L’utilizzazione nell’ambiente di organismi patogeni deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, in particolare in modo tale da:
2 Gli organismi patogeni che secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 9 maggio 201224 sull’impiego confinato sono classificati nei gruppi 3 o 4 o sono invasivi non possono essere utilizzati direttamente nell’ambiente; è fatta salva la loro rilevazione primaria secondo l’articolo 5a di detta ordinanza.25
25 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
1 The handling of pathogenic organisms in the environment must be carried out in such a manner that it neither endangers human beings, animals or the environment nor harms biological diversity or the sustainable use thereof, and in particular so that:
2 Pathogenic organisms which are classified into Groups 3 or 4 in accordance with Article 6 ContainO24, or which are invasive, may not be handled directly in the environment; the foregoing does not apply to their primary detection in accordance with Article 5a ContainO.25
25 Amended by Annex No 2 of the O of 27 Sept. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 3131).
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