1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in questo contesto anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono fatte salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
1 The cantons shall implement this Ordinance, unless they assign implementation to the Confederation.
2 If federal authorities are required to apply other federal acts or international law agreements or decisions that relate to matters regulated in this Ordinance, they shall also implement this Ordinance. Article 41 paragraphs 2 and 4 EPA govern the involvement of the FOEN and the cantons; statutory duties of confidentiality are reserved.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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