Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

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Art. 57 Limite di dose per i giovani e le donne in stato di gravidanza

1 Per le persone di età compresa tra 16 e 18 anni la dose efficace non può superare il limite di 6 mSv per anno civile.

2 Le donne in stato di gravidanza possono essere impiegate quali persone professionalmente esposte a radiazioni solamente se è garantito che, dal momento in cui è constatato lo stato di gravidanza e fino al termine della stessa, non viene superata la dose efficace di 1 mSv per il nascituro.

Art. 57 Dose limit for young people and pregnant women

1 For persons aged 16–18 years, the effective dose must not exceed the limit of 6 mSv per calendar year.

2 Pregnant women may only be deployed as occupationally exposed persons if it is assured that, from the time when a pregnancy becomes known until its completion, the effective dose to the unborn child does not exceed 1 mSv.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.