1 Le persone di età inferiore a 16 anni non possono essere esposte professionalmente a radiazioni.
2 Per i giovani di età compresa tra 16 e 18 anni e le donne in stato di gravidanza valgono i limiti di dose speciali di cui all’articolo 57.
3 Dal momento in cui è constatato lo stato di gravidanza e fino al termine della stessa, l’esposizione alle radiazioni delle donne in stato di gravidanza deve essere accertata mensilmente.
4 Il DFI, d’intesa con l’IFSN, definisce quando le donne in stato di gravidanza devono essere equipaggiate con un ulteriore dosimetro personale attivo.
5 Le donne in stato di gravidanza devono, su loro richiesta, essere esentate dalle seguenti attività:
6 Le donne che allattano non possono eseguire lavori con materiale radioattivo in cui sussiste un rischio elevato d’incorporazione.
1 Persons aged under 16 years must not be occupationally exposed.
2 For persons aged between 16 and 18 years and for pregnant women, the dose limits specified in Article 57 apply.
3 From the time when a pregnancy becomes known until its completion, the radiation exposure of the pregnant woman must be determined monthly.
4 The FDHA shall specify, in consultation with ENSI, when pregnant women must be additionally equipped with an active personal dosimeter.
5 Pregnant women must, if they so request, be exempted from the following activities:
6 Breastfeeding women must not perform any work with radioactive material involving an increased risk of intakes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.