L’autorità di vigilanza riconosce l’equivalenza di una formazione o di un aggiornamento individuali che una persona ha conseguito all’estero o per un’altra attività se la conoscenza e le competenze acquisite soddisfano i requisiti di cui al capitolo 2 del presente titolo.
The supervisory authority shall recognise as equivalent individual training or continuing education which a person has received abroad or for a different activity if the acquired knowledge and skills meet the requirements specified in Chapter 2 of this Title.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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