1 Se un’attività concerne entrambe le autorità preposte al rilascio delle licenze, le procedure possono essere riunite.
2 È considerata autorità direttiva quella a cui, in funzione dei documenti presentati, la domanda si riferisce in misura preponderante.
3 L’autorità direttiva stabilisce la procedura d’intesa con l’altra autorità preposta al rilascio delle licenze.
1 If an activity concerns both licensing authorities, the procedures may be combined.
2 The lead authority shall be the one deemed to be primarily concerned on the basis of the application documents.
3 The lead authority shall define the procedure in consultation with the other licensing authority.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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