Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP)
1 Non sono stabiliti limiti di dose per il paziente nel caso di applicazione di raggi a scopi diagnostici o terapeutici.
2 L’esposizione del paziente a radiazioni è lasciata al libero apprezzamento del responsabile. Questi è nondimeno tenuto ad osservare i principi della radioprotezione di cui agli articoli 8 e 9.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla protezione dei pazienti.
1 No dose limits are specified for patients exposed to radiation for diagnostic or therapeutic purposes.
2 The radiation exposure of patients shall be at the discretion of the person responsible. However, such persons must comply with the principles of radiological protection specified in Articles 8 and 9.
3 The Federal Council shall issue provisions for the protection of patients.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.