1 L’autorità concede l’autorizzazione ad immettere nelle canalizzazioni pubbliche acque di scarico industriali secondo l’allegato 3.2 oppure altre acque di scarico secondo l’allegato 3.3 se sono soddisfatte le esigenze del relativo allegato.
2 L’autorità può rendere più severe o completare le esigenze se, con l’immissione delle acque di scarico:
3 L’autorità può rendere meno severe le esigenze se:
8 Abrogata dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).
1 The authorities shall authorise discharge of waste water from industry according to Annex 3.2 or of other waste water according to Annex 3.3 into public sewers if the requirements of the relevant Annex are complied with.
2 They shall set additional or stricter requirements if by discharge of waste water:
3 They may apply less stringent requirements if:
8 Repealed by No I of the O of 4 Nov. 2015, with effect from 1 Jan. 2016 (AS 2015 4791).
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